Art. 21.
(Termini per la proposizione del ricorso).

      1. Il ricorso deve essere proposto, a pena d'inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, salvo l'ipotesi di cui all'articolo 40, comma 4. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo. Si applica la sospensione feriale dei termini processuali, prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni.
      2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito delle restituzioni e delle istanze di cui all'articolo 19, comma 1, lettere i), m) e n), può essere proposto, a pena d'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, dopo il novantesimo giorno dalla domanda di rimborso o dall'istanza presentata all'ufficio competente. La domanda di rimborso, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo tre anni dal pagamento

 

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ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
      3. Il ricorso avverso il rifiuto tacito dell'istanza di autotutela, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera l), può essere proposto, a pena d'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, dopo il novantesimo giorno dalla richiesta di autotutela e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto ai sensi dell'articolo 2946 del codice civile.
      4. In ogni caso, la parte interessata che dimostra di essere incorsa in decadenze, amministrative o processuali, per causa ad essa non imputabile o per errore oggettivamente scusabile, può sempre chiedere al giudice tributario di essere rimessa in termini, anche per la proposizione dell'impugnazione di tutti gli atti indicati nell'articolo 19, comma 1. Il collegio decide con ordinanza motivata non impugnabile, assegnando un termine perentorio, rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, per la proposizione del ricorso, pena l'estinzione del grado del processo.
      5. Gli uffici e gli enti devono sempre assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per consentire una tempestiva e adeguata difesa.